Tirocinio formativo: il CSM si pronuncia


 

Con delibera di prossima approvazione, il Consiglio Superiore della Magistratura si accinge a statuire quanto segue:

Vista la nota datata 11.10.2019, a firma del Presidente del Tribunale di XXX, favorevole all’accoglimento dell’istanza avanzata in data 26.9.2019 dalla dott.ssa XXX avente ad oggetto la sospensione del tirocinio ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98 “dall’1.10.2019 al 31.1.2020” al fine di poter affrontare la preparazione al concorso indetto dal Ministero della Giustizia per la copertura di 2.329 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato;
Rilevato che, con delibera del 5.7.2017, il CSM, rispondendo ad un quesito, ha stabilito che “è possibile la sospensione del tirocinio formativo in casi eccezionali documentati, fermo rimanendo che, tenuto conto della sospensione, deve rimanere invariato il periodo complessivo di durata del tirocinio”;
Considerato che il Consiglio, con precedenti delibere, ha preso atto senza rilievi della sospensione del tirocinio per ragioni di formazione (svolgimento di tirocinio extracurriculare: delibera del 5 giugno 2019) o di studio finalizzate alla preparazione di un concorso indetto dal Ministero della Giustizia, di prossimo espletamento (delibera del 22 marzo 2018);
Ritenuto che, nel caso di specie, sussistano i presupposti atti a giustificare la sospensione del tirocinio formativo svolto dalla dott.ssa XXX dall’1.10.2019 al 31.1.2020;
Evidenziata la necessità di ripresa del tirocinio una volta cessata la causa di sospensione sì che il periodo di formazione abbia una durata complessiva di 18 mesi;
Tanto premesso;
prende atto della sospensione temporanea del tirocinio ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, svolto dalla dott.ssa XXX presso il Tribunale di XXX, ferma la necessità che, tenuto conto del periodo di sospensione, il tirocinio abbia durata complessiva di 18 mesi.